ADR

ADR e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

Gli strumenti ADR (dall’inglese Alternative Dispute Resolution) rappresentano una serie di procedure di gestione delle controversie, alternative al procedimento giurisdizionale ordinario, finalizzate alla risoluzione del conflitto. I metodi ADR sono generalmente caratterizzati dalla presenza di un soggetto terzo e imparziale, il cui compito è quello di far emergere i bisogni sottesi agli interessi delle parti in conflitto, le quali, con l’ausilio del predetto, usualmente esperto nelle tecniche di comunicazione e negoziazione, raggiungono l’accordo in piena autonomia.

Studio Ferrari & Associati, grazie ai suoi professionisti, è in grado di supportare privati e aziende nella scelta e nella gestione dei procedimenti previsti dalla normativa sulla giustizia alternativa.

 

Il dott. Massimiliano Ferrari (che svolge l’attività di mediatore ex D.Lgs. 28/2010 presso le Camere di Commercio di Lecco, Sondrio e Como ed autore di varie pubblicazioni sul tema, tra cui il recente manuale “Mediazione civile e tributaria a confronto”, in collaborazione con l’Avv. Zaira Pagliara del Foro di Lecco, Ed. Ad Maiora 2016) ha sviluppato ed approfondito tecniche di mediazione utili nei casi di conflitto tra i soci, passaggi generazionali, vertenze di varia natura con creditori commerciali e non.

La duplice natura dei professionisti dello Studio (specializzati nel contenzioso tributario e nella mediazione civile, commerciale e societaria) permette loro di sfruttare entrambe le competenze a supporto delle strategie difensive volte alla miglior tutela degli interessi dei contribuenti.

La mediazione civile e tributaria

Nell’ambito civile, la mediazione è un procedimento che può essere attivato presso tutti gli organismi iscritti all’apposito registro presso il ministero della giustizia ed è finalizzata alla risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

La mediazione tributaria invece è stata introdotta dall’art. 39 c.9 del decreto-legge n.98 del 2011, recentemente modificato dall’art. 9 c.1, lett. I), del decreto legislativo n.156 del 2015. Sono oggetto di mediazione tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative agli atti impugnabili previsti dalla legge.

I vantaggi della mediazione 

 

  • Risparmio economico: si evitano i costi del giudizio;
  • Celerità: il procedimento si conclude in tre mesi;
  • Minimi adempimenti burocratici: il procedimento è svincolato da rigidità procedurali;
  • Benefici fiscali: è previsto a favore delle parti che partecipano alla mediazione un credito di imposta in relazione ai costi del procedimento (c.d. indennità di mediazione), nonché l’esenzione dell’imposta di registro sino a € 50.000,00 qualora raccordo raggiunto in mediazione abbia ad oggetto atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri (es: trasferimento di proprietà, costituzione di diritti reali, accertamento dell’intervenuta usucapione etc.);
  • Riservatezza interna ed esterna: è la parte a decidere, all’esito delle c.d. “sessioni separate”, quali informazioni il mediatore può condividere con l’altra nelle ricerca delle opzioni di possibile risoluzione della lite; nulla di quanto emerge in mediazione può essere oggetto di testimonianza nel successivo giudizio di merito;
  • Reciproca collaborazione e soddisfazione delle parti: le parti, con l’ausilio dei rispettivi legali e l’intervento del mediatore, che svolge il ruolo di “facilitatore della comunicazione”, collaborano nella ricerca di un accordo che sia vantaggioso e soddisfacente per entrambe; l’accordo raggiunto in mediazione ha la stessa efficacia esecutiva di una sentenza emessa dopo anni di contenzioso, con la differenza che lo stesso è il frutto delle volontà convergente delle parti stesse e non viene “imposto” dal giudice;
  • Approccio a 360 gradi: in mediazione la visione del conflitto è “a tutto tondo”; ciò significa che le parti possono raggiungere una molteplicità di definizioni, che ben posso andare oltre a quelle in astratto ottenibili in via contenziosa, ponendosi come unico limite il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico;
  • Nessuna rinuncia alla giurisdizione ordinaria: in caso di fallimento della mediazione, le parti sono libere di agire in giudizio. In alcune materie espressamente individuate dalla normativa di settore (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010), la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

 

Mediazione civile e tributaria sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali il legislatore consente di risolvere la controversia in fase precontenziosa: a tal proposito, a titolo esemplificativo si ricordano anche l’arbitrato, la negoziazione assistita, il diritto collaborativo, le negoziazioni volontarie e paritetiche e le procedure di reclamo previste per specifiche materie o dalla carta dei servizi (es. codice del consumo, normativa bancaria, etc.).

Il supporto di un professionista è fondamentale dunque per poter godere appieno dei vantaggi offerti dagli strumenti ADR in genere, dei quali egli conosce il più ampio contesto in cui gli stessi operano e che sovente possono succedersi tra loro oppure intersecarsi, al fine di ottenere un accordo valido e sostenibile, anche sotto il profilo giuridico.

 

 

 

ADR e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

ADR e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

Gli strumenti ADR (dall’inglese Alternative Dispute Resolution) rappresentano una serie di procedure di gestione delle controversie, alternative al procedimento giurisdizionale ordinario, finalizzate alla risoluzione del conflitto. I metodi ADR sono generalmente caratterizzati dalla presenza di un soggetto terzo e imparziale, il cui compito è quello di far emergere i bisogni sottesi agli interessi delle parti in conflitto, le quali, con l’ausilio del predetto, usualmente esperto nelle tecniche di comunicazione e negoziazione, raggiungono l’accordo in piena autonomia.

Studio Ferrari & Associati, grazie ai suoi professionisti, è in grado di supportare privati e aziende nella scelta e nella gestione dei procedimenti previsti dalla normativa sulla giustizia alternativa.

Il dott. Massimiliano Ferrari (che svolge l’attività di mediatore ex D.Lgs. 28/2010 presso le Camere di Commercio di Lecco, Sondrio e Como ed autore di varie pubblicazioni sul tema, tra cui il recente manuale “Mediazione civile e tributaria a confronto”, in collaborazione con l’Avv. Zaira Pagliara del Foro di Lecco, Ed. Ad Maiora 2016) ha sviluppato ed approfondito tecniche di mediazione utili nei casi di conflitto tra i soci, passaggi generazionali, vertenze di varia natura con creditori commerciali e non.

La duplice natura dei professionisti dello Studio (specializzati nel contenzioso tributario e nella mediazione civile, commerciale e societaria) permette loro di sfruttare entrambe le competenze a supporto delle strategie difensive volte alla miglior tutela degli interessi dei contribuenti.

La mediazione civile e tributaria

Nell’ambito civile, la mediazione è un procedimento che può essere attivato presso tutti gli organismi iscritti all’apposito registro presso il ministero della giustizia ed è finalizzata alla risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

La mediazione tributaria invece è stata introdotta dall’art. 39 c.9 del decreto-legge n.98 del 2011, recentemente modificato dall’art. 9 c.1, lett. I), del decreto legislativo n.156 del 2015. Sono oggetto di mediazione tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative agli atti impugnabili previsti dalla legge.

I vantaggi della mediazione civile

-          Risparmio economico: si evitano i costi del giudizio;

-          Celerità: il procedimento si conclude in tre mesi;

-          Minimi adempimenti burocratici: il procedimento è svincolato da rigidità procedurali;

-          Benefici fiscali: è previsto a favore delle parti che partecipano alla mediazione un credito di imposta in relazione ai costi del procedimento (c.d. indennità di mediazione), nonché l’esenzione dell’imposta di registro sino a € 50.000,00 qualora raccordo raggiunto in mediazione abbia ad oggetto atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri (es: trasferimento di proprietà, costituzione di diritti reali, accertamento dell’intervenuta usucapione etc.);

-          Riservatezza interna ed esterna: è la parte a decidere, all’esito delle c.d. “sessioni separate”, quali informazioni il mediatore può condividere con l’altra nelle ricerca delle opzioni di possibile risoluzione della lite; nulla di quanto emerge in mediazione può essere oggetto di testimonianza nel successivo giudizio di merito;

-          Reciproca collaborazione e soddisfazione delle parti: le parti, con l’ausilio dei rispettivi legali e l’intervento del mediatore, che svolge il ruolo di “facilitatore della comunicazione”, collaborano nella ricerca di un accordo che sia vantaggioso e soddisfacente per entrambe; l’accordo raggiunto in mediazione ha la stessa efficacia esecutiva di una sentenza emessa dopo anni di contenzioso, con la differenza che lo stesso è il frutto delle volontà convergente delle parti stesse e non viene “imposto” dal giudice;

-          Approccio a 360 gradi: in mediazione la visione del conflitto è “a tutto tondo”; ciò significa che le parti possono raggiungere una molteplicità di definizioni, che ben posso andare oltre a quelle in astratto ottenibili in via contenziosa, ponendosi come unico limite il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico; 

-          Nessuna rinuncia alla giurisdizione ordinaria: in caso di fallimento della mediazione, le parti sono libere di agire in giudizio. In alcune materie espressamente individuate dalla normativa di settore (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010), la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

I vantaggi della mediazione tributaria

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Mediazione civile e tributaria sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali il legislatore consente di risolvere la controversia in fase precontenziosa: a tal proposito, a titolo esemplificativo si ricordano anche l’arbitrato, la negoziazione assistita, il diritto collaborativo, le negoziazioni volontarie e paritetiche e le procedure di reclamo previste per specifiche materie o dalla carta dei servizi (es. codice del consumo, normativa bancaria, etc.).

 Il supporto di un professionista è fondamentale dunque per poter godere appieno dei vantaggi offerti dagli strumenti ADR in genere, dei quali egli conosce il più ampio contesto in cui gli stessi operano e che sovente possono succedersi tra loro oppure intersecarsi, al fine di ottenere un accordo valido e sostenibile, anche sotto il profilo giuridico.