PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI A seguito dell’emergenza COVID-19 è stata disposta la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione; - avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS; - atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione; - atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali; - atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
Per effetto di tale previsione risultano inoltre sospesi: - i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi, ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo, con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora; - la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo; - le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Stante il protrarsi di tale situazione sanitaria e delle conseguenti difficoltà economiche degli operatori economici, con il DL n. 129/2020 pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 è stata disposta un’ulteriore proroga delle suddette sospensioni con l’individuazione del termine finale di sospensione al 31.12.2020. Da ciò discende che la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3-31.12.2020, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021. In alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31.1.2021 è comunque possibile richiedere la rateizzazione presentando apposita domanda entro il 31.01.2021.
Si evidenzia che la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.1.2021.
ULTERIORI PROROGHE
Il DL n. 129/2020, prevede con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie / non tributarie, affidati all’Agente della riscossione nel predetto periodo di sospensione (8.3 - 31.12.2020), la proroga di 12 mesi:
- Del termine in materia di perdita del diritto al discarico in capo all’Agente della riscossione; - Del termine di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
I termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento affidate all’Agente nella riscossione nel periodo 8.3 (21.2) - 31.12.2020 sono prorogati di 12 mesi e pertanto la stessa potrà intervenire entro il 31.12.2022.
(*) Dal 21.2.2020 per i soggetti della “zona rossa” di prima istituzione.
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ROTTAMAZIONE – TER /SALDO E STRALCIO
Relativamente a tali proroghe le stesse non sono applicabili alle definizioni agevolate della “rottamazione” e “saldo e stralcio” per le quali il versamento delle rate 2020 dovrà essere effettuato entro il 10.12.2020. Il termine del 10.12 è tassativo; allo stesso, infatti, non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento. Quanto eventualmente versato dopo il 10.12 “sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti. |